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ESTRATTO
DAL CODICE CIVILE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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TITOLO VII DELLA COMUNIONE.
Capo I
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Art.1100. Norme regolatrici. Quando la proprietà o altro diritto
reale spetta in comune a più persone [c.c. 920] se il titolo o la legge [c.n.
258, 872] non dispone diversamente [c.c. 215] si applicano le norme seguenti
[c.c. 1350, nn. 1, 2 e 3, 2643, n. 3, 2711] . c.c. art. 1108. Innovazioni e
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. |
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Art.1101. Quote dei partecipanti. Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali [c.c. 1118]. Il concorso dei partecipanti, tanto
nei vantaggi [c.c. 1103, 1105] quanto nei pesi [c.c. 1104, 1123, 2263; disp.
att. c.c. 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. |
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Art.1102. Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [c.c. 1073,
2256]. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per
il miglior godimento della cosa [c.c. 1103]. Il partecipante non può estendere
il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [c.c. 714, 1164]. |
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Art.1103. Disposizione della quota. Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto [c.c. 1059, 1104] e cedere ad altri il godimento della
cosa [c.c. 1102] nei limiti della sua quota [c.c. 1101, 1113; c.n. 873]. Per le
ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [c.c. 1108, 2808, 2825]. |
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Art.1104. Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie [c.c. 1101] per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al
suo diritto [c.c. 882, 888, 1070, 1118, 1128; disp. att. c.c. 63]. La rinunzia
non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il
cessionario del partecipante è tenuto in solido [c.c. 1292] con il cedente a
pagare i contributi da questo dovuti e non versati. |
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Art.1105. Amministrazione. Tutti i partecipanti hanno diritto di
concorrere nell'amministrazione della cosa comune [c.c. 1101, 2257]. Per gli
atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente [c.c. 918, 920]. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati
preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria [c.c. 899]. Questa
provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737] e può anche nominare un
amministratore |
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Art.1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune [c.c. 918, 1107, 1138, 2257]. Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un
estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore [c.c.
1129]. Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione [c.c. 1106, 1137] entro trenta giorni
[c.c. 2964] dalla deliberazione che lo ha approvato [c.c. 1138]. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti. |
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Art.1107. Impugnazione del regolamento. Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento
della comunione [c.c. 1106, 1137] entro trenta giorni [c.c. 2964] dalla
deliberazione che lo ha approvato [c.c. 1138]. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il
termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti. |
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Art.1108. Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento [c.c. 1115], purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti [c.c. 899, 903] e non
importino una spesa eccessivamente gravosa [c.c. 1120, 1121]. Nello stesso modo
si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre
che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni [c.c. 1350, n. 8, 1572, 2643, n. 8]. L'ipoteca può essere
tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo
scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o
per il miglioramento della cosa comune [c.c. 1103, 2825; c.n. 260, 262, 872]. |
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Art.1109. Impugnazione delle deliberazioni. Ciascuno dei componenti
la minoranza dissenziente può impugnare [c.c. 23, 1137, 2377] davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza [c.c. 899]: 1) nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la
disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa
a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in
contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione [c.c. 2964]. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato [c.c. 2378] |
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Art.1110. Rimborso di spese. Il partecipante che, in caso di
trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese
necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso [c.c.
1134]. |
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Art.1111. Scioglimento della comunione. Ciascuno dei partecipanti può
sempre domandare [c.p.c. 784] lo scioglimento della comunione [c.c. 919, 1054,
1112, 1350, n. 11, 1506, 2283, 2817, n. 2, 2825]; l'autorità giudiziaria può
stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [c.c. 320,
375, n. 3]. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci
anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è
stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni [c.c.
713]. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [c.c. 2646; c.n. 260,
872 . |
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Art.1112. Cose non soggette a divisione. Lo scioglimento della
comunione [c.c. 1111] non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se
divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate [c.c. 1114, 1119]. |
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Art.1113. Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e
gli aventi causa da un partecipante [c.c. 1103] possono intervenire nella
divisione [c.p.c. 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione [c.p.c.
784] anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria [c.c. 2901] o dell'azione surrogatoria [c.c. 2900].
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili [c.c. 1350, n. 11],
l'opposizione per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda [c.c.
2685]. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di
divisione giudiziale [c.c. 1506, 2825]. Nessuna ragione di prelevamento in
natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone
indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da
titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione [c.c. 737]. |
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Art.1114. Divisione in natura. La divisione ha luogo in natura, se
la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti [c.c. 1112, 1119, 1506]. |
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Art.1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti. Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido [c.c.
1292] contratte per la cosa comune [c.c. 1108], le quali siano scadute o scadano
entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni
si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo
in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in
solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore
quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [c.c. 1299]. |
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Art.1116. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite [c.c.
713, 846, 920, 1350, n. 11]. |
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Capo II Del condominio negli edifici
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Art.1117. Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se
il contrario non risulta dal titolo [disp. att. c.c. 61]: 1) il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari
[c.c. 1126], le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2)
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per
il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino
al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini [c.c. 1120, 1122, 1123, 1128, 1130, n. 2 e n. 4, 1131, 1134,
1138]. |
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Art 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni. Il diritto di
ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato
al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione [c.c.
1104, 1121, 1123]. |
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Art.1119. Indivisibilità. Le parti comuni dell'edificio non sono
soggette a divisione [c.c. 1112], a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino [disp. att. c.c. 61,
62]. |
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Art.1120. Innovazioni. I condomini, con la maggioranza indicata dal
quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
[c.c. 1108, 1117, 1121, 1122, 1123] (1). Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. |
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Art.1121. Innovazioni gravose o voluttuarie. Qualora l'innovazione
[c.c. 1120] importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista
in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso
previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono
tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera [c.c. 1108,
1118] |
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Art.1122. Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio [c.c. 1117,
1120, 1123, 1138]. |
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Art.1123. Ripartizione delle spese. Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [c.c. 882,
1117, 1122] per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni [c.c. 1120] deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [c.c.
1101], salvo diversa convenzione [c.c. 1118, 1130, n. 3, 1134, 1135, n. 2, 1138;
disp. att. c.c. 63]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne. Qualora un edificio abbia più scale [c.c. 1124], cortili, lastrici
solari [c.c. 1126], opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condòmini che ne trae utilità. |
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Art.1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale. Le scale sono
mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono [c.c.
1123]. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella
metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come
piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di proprietà comune. |
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Art.1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani
l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. |
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Art.1126. Lastrici solari di uso esclusivo. Quando l'uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini [c.c.
1117, n. 1, 1123], quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o
della porzione di piano di ciascuno. |
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Art.1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio. Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è
ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini
possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare. |
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Art.1128. Perimento totale o parziale dell'edificio. Se l'edificio
perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di
una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [c.c. 1136] circa la
ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [c.c. 1117], e ciascuno è tenuto
a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [c.c. 1104].
L'indennità corrisposta per l'assicurazione [c.c. 1882] relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste [c.c. 1017, 1019, 1020, 2742].
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere [c.c. 2932] agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo
che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. |
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Art.1129. Nomina e revoca dell'amministratore. Quando i condomini
sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [c.c. 1106, 1135, n.
1]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di uno o più condomini (1). L'amministratore dura in carica un anno
e può essere revocato [c.c. 1131] in ogni tempo dall'assemblea [c.c. 1131]. Può
altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se
per due anni non ha reso il conto della sua gestione [c.c. 1130], ovvero se vi
sono fondati sospetti di gravi irregolarità [c.c. 1105]. La nomina e la
cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in
apposito registro [disp. att. c.c. 64, 65]. |
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Art.1130. Attribuzioni dell'amministratore. L'amministratore deve
[c.c. 1133]: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio [c.c. 1135, 1138]; 2) disciplinare
l'uso delle cose comuni [c.c. 1117] e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini
[c.c. 1123; disp. att. c.c. 63]; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione [c.c. 1129, 1135, n. 3]. |
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Art.1131. Rappresentanza . Nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza [c.c. 1132,
1133] dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio [c.c. 1117]; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto [disp. att. c.c. 65]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore [c.c. 1136],
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [c.c.
1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni. |
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Art.1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti. Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere
a una domanda [c.c. 1131, 1136] il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente [c.p.c. 90]. . |
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Art.1133. Provvedimenti presi dall'amministratore. I provvedimenti
presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [c.c. 1130, 1131] sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
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Art.1134. Spese fatte dal condomino. Il condomino che ha fatto spese
per le cose comuni [c.c. 1117, 1123] senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente
[c.c. 1110, 1135].
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Art.1135. Attribuzioni dell'assemblea dei condomini. Oltre quanto è
stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede [c.c.
1130, n. 1, 1136; disp. att. c.c. 67]: 1) alla conferma dell'amministratore e
all'eventuale sua retribuzione [c.c. 1129]; 2) all'approvazione del preventivo
delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore [c.c.
1130] e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di
manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea [c.c. 1134]. |
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Art.1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio [disp. att. c.c. 67]. Sono valide le
deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non
può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre
dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di
voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo
del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore [c.c. 1129] o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo [c.c. 1131,
1132], nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio
[c.c. 1128] o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (1).
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati
invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore (2). |
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Art.1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea. Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge
o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria [c.c. 23, 2377], ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa [c.c. 1107]. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena
di decadenza [c.c. 2964], entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. |
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Art.1138. Regolamento di condominio. Quando in un edificio il numero
dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento [c.c.
1106, 1130, n. 1], il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni
[c.c. 1117, 1122] e la ripartizione delle spese [c.c. 1123], secondo i diritti e
gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [disp. att. c.c. 68].
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento
di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea [c.c. 1107] con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme
del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. |
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Art.1139. Rinvio alle norme sulla comunione. Per quanto non è
espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale [c.c. 1100]. |
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DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
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61. Qualora un edificio o
un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari
diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in condominio separato [c.c. 1117, 1119]. Lo scioglimento è
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma
dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su
domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione. |
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62. La disposizione del
primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con
gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del
codice [c.c. 1119]. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo
stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o
delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'articolo 1136 del codice stesso. |
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63. Per la riscossione
dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea [c.c.
1104], l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione [c.c. 1123, 1130, n. 3; c.p.c. 642]. Chi
subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [c.c.
1292], al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi [c.c. 1219], che si sia
protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. |
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64. Sulla revoca
dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e
dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera
di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. Contro il
provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello
nel termine di dieci giorni dalla notificazione. |
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65. Quando per qualsiasi
causa manca il legale rappresentante dei condomini [c.c. 1129, 1131], chi
intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 80 del
codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare
l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. |
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66. L'assemblea, oltre
che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo
1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore
quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di
ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza [disp. att. c.c.
67]. |
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67. Ogni condomino può
intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante [c.c. 1135; disp. att.
c.c. 66]. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell'assemblea che è designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente [c.c. 1136]. L'usufruttuario di
un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli
affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle
cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario |
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68. Per gli effetti
indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di
condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini [c.c.
1101]. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio [c.c. 1138]. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello
stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano. |
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69. I valori
proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o
modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1)
quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano [disp. att. c.c. 67]. |
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70. Per le infrazioni al
regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie. |
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71. Il registro indicato
dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del
codice è tenuto presso l'associazione [professionale] (1) dei proprietari di
fabbricati. c.c. art. 71. |
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72. I regolamenti di
condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63,
66, 67 [c.c. 1138]. |
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