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OGGETTO:
Articolo 6 del decreto legislativo n. 104/96. - Piani di alienazione e criteri
per la vendita. Ai sensi dell'art.2, comma
2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, codesti Enti sono tenuti a
determinare, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti,
secondo la rispettiva competenza, dai Consigli di indirizzo e vigilanza o dai
Consigli di amministrazione, programmi di cessione del patrimonio immobiliare,
previa valutazione, d'intesa con gli enti locali aventi competenza in materia,
degli effetti di dette cessioni sui mercati immobiliari locali, anche tenendo
conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree.
Tali programmi non potranno non essere improntati a criteri di gradualità, ma
ad essi dovrà essere data rapida attuazione, specie con riferimento alla prima
fase, che dovrà riguardare una quota del patrimonio immobiliare non inferiore
del 25%.
Atteso il rilievo sociale dell'alienazione degli edifici, ad uso esclusivamente
o prevalentemente residenziale, di cui sia stata riscontrata una forte
propensione all'acquisto da parte degli assegnatari, si forniscono linee-guida
che chiariscono taluni aspetti della normativa applicabile, al fine di
realizzare da parte di codesti Enti uniformità di indirizzi ed omogeneità dei
criteri di comportamento e delle procedure.
Nella materia vanno rammentati i seguenti principi, da applicare anche alle
alienazioni attuate mediante società indipendenti di intermediazione
immobiliare (art. 7,c. 1, D.legs. 104/96) :
-
è garantito il diritto di prelazione
dei conduttori ancora detentori dell'unità immobiliare ad uso residenziale,
anche se in base a contratto scaduto (art. 3, comma 109, lett.a), L.
n.662/1996);
-
la prelazione può essere esercitata
dagli aventi diritto individualmente o collettivamente (art.6, comma 5,
D.Legs. n. 104/96); in quest'ultimo caso le forme di organizzazione dei
conduttori possono essere le più diverse, tra cui, in particolare, la forma
cooperativa;
-
al fine di agevolare la vendita in
blocco dell'edificio, più vantaggiosa sia per gli inquilini (essendo, in
caso di vendita in blocco il valore dell'edificio inferiore alla somma dei
valori di mercato delle singole unità immobiliari) che per l'ente (che non
si dovrà far carico di unità marginali), gli inquilini aventi diritto alla
prelazione per le unità immobiliari da essi occupate, che per tali unità
abbiano esercitato la prelazione, individualmente o collettivamente, possono
chiedere collettivamente di acquistare le unità immobiliari occupate
da soggetti che non abbiano esercitato la prelazione. In tal caso l'Ente
procederà alla determinazione del prezzo delle singole unità immobiliari
in proporzione alla rispettiva consistenza sulla base del valore di mercato
dell'edificio nel suo complesso. Ovviamente, limitatamente alle unità
immobiliari di pertinenza dei soggetti che, individualmente o
collettivamente, abbiano esercitato la prelazione, sul prezzo, come sopra
determinato, sarà praticata la riduzione del 30% (art.3,comma109, lett.d),
legge 662/1996).
In
caso di vendita frazionata il prezzo delle singole unità immobiliari sarà
determinato in base al valore di mercato di ciascuna di esse, ridotto del 30%;
-
è vietato agli acquirenti degli
alloggi, attuali conduttori, vendere l'alloggio acquistato entro i
successivi 10 anni, salvo in caso di incremento del nucleo familiare di 2
unità (art.6,comma10, D. lgs n. 104/96); è vietato vendere gli alloggi
acquistati in forma collettiva occupati da conduttori che non esercitano il
diritto di prelazione, prima della scadenza dei vincoli di cui alle
successive lettere E), F) e G);
-
è garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti a inquilini con reddito familiare
complessivo inferiore ai limiti richiesti per la
permanenza in alloggi in edilizia popolare (art.3, comma 109, lettera b),
legge662/1996; per i destinatari stinatari di cui al decreto
interministeriale 4 agosto 1999 (in G.U. n. 197 del 23 agosto 1999), recante
misure di tutela dei conduttori in condizioni di disagio
economico e sociale o aventi nel proprio nucleo familiari portatori di
handicap, tali limiti sono aumentati del 20%;
-
in caso di mancato esercizio della
prelazione, la cessione dell'immobile è subordinata a che l'acquirente
accetti di:rinnovare per almeno 9 anni il contratto, con l'applicazione del
canone in atto, ove il conduttore abbia un reddito inferiore annuo a £ 36
milioni; rinnovare per un anno il contratto, se la scadenza residua è
inferiore a 2 anni, ove il conduttore abbia un reddito superiore (art. 6,
comma 6, lett.a) e b), D.Legs. N. 104/96);
-
per gli alloggi occupati da conduttori
ultrasessantacinquenni e che non abbiano esercitato il diritto di
prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà
dell'immobile (art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 104/96); in tal caso l'ultrasessantacinquenne
può conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di
usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi.
Dal punto di vista
operativo, la procedura dovrà articolarsi secondo le seguenti fasi:
-
entro 60 giorni dall'emanazione delle
presenti linee-guida, codesti enti formuleranno ipotesi di vendita delle
unità immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettere di
"intenti" contenente:
-
la
richiesta di far conoscere, entro 60 giorni dall'invio della predetta
lettera, la loro propensione all'acquisto, sia individuale che collettiva,
dell'appartamento locato, sia collettiva, delle unità immobiliari per le
quali i rispettivi conduttori non intendano esercitare la prelazione
all'acquisto; in tal caso, i conduttori devono impegnarsi a rispettare,
nei confronti degli altri conduttori che non esercitano la prelazione, gli
obblighi previsti dalla legge in materia di rinnovo del contratto di
locazione, ivi comprese le disposizioni del citato decreto
interministeriale del 4 agosto 1999;
-
il
prezzo di mercato per la vendita di ciascuna unità immobiliare, con
riferimento sia all'ipotesi di vendita frazionata sia di vendita in blocco
dell'edificio, valutato dalle apposite Commissioni di congruità ovvero
dall'U.T.E.;
-
le
modalità di pagamento del prezzo, ivi comprese quelle inerenti le
alienazioni realizzate con mutui;
b.
acquisite le risposte
mediante un apposito formulario, predisposto da codesti enti, sarà
valutata"l'alta" propensione all'acquisto, da considerarsi esistente
quando almeno la metà più uno dei conduttori delle unità immobiliari, di cui
è composto ciascun edificio da alienare, abbia manifestato l'interesse ad
acquistare;
c.
qualora non fosse
possibile realizzare la vendita in blocco, pur in presenza di alta propensione
all'acquisto, l'Ente potrà procedere alla vendita, offrendo ai conduttori
le singole unità immobiliari al prezzo di mercato libero, ridotto del 30%; tale
prezzo sarà superiore alla quota frazionata del prezzo di blocco. Comunque la
scelta fra le forme di vendita dovrà sempre basarsi su una valutazione
economica delle due ipotesi, privilegiando quella che risulterà essere la più
idonea a massimizzare il vantaggio economico dell'Ente;
-
intervenuta la scelta, dovrà
provvedersi ad un'ulteriore comunicazione ai conduttori relativa alle
determinazioni economiche, finanziarie e procedurali di vendita, cui dovrà
seguire, entro il termine di 60 giorni, la risposta definita del conduttore.
Nell'ipotesi di immobili a
destinazione promiscua, codesti Istituti valuteranno la convenienza ad alineare
la parte ad uso commerciale separatamente o meno da quella ad uso residenziale.
Gli Enti sono invitati a predisporre piani di utilizzo dei proventi derivanti
dalle dismissioni immobiliari, anche con riferimento all'ipotesi della
costituzione di fondi a capitalizzazione finalizzati agli obiettivi
istituzionali degli Enti stessi, da sottoporre alle valutazioni dei Ministeri
vigilanti.
Con l'occasione, si raccomanda di ricercare ogni più idonea soluzione alle
problematiche che dovessero insorgere in tema di occupazione del personale
addetto a servizi di portierato presso gli immobili alienati.
L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali curerà il
monitoraggio della attuazione delle suddette azioni, riferendo allo scrivente
ogni 2 mesi, sull'andamento delle vendite e sui problemi incontrati. A tal fine
codesti Enti sono tenuti a fornire tutte le opportune informazioni che saranno
loro richieste.
IL MINISTRO
CESARE SALVI
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