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ACCORDO
TERRITORIALE DEL COMUNE DI PALERMO |
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IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/98 N° 431 E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI
PUBBLICI DEL 5/3/1999 |
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Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma tre della Legge 431/98 ed in
attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto l’otto febbraio 1999 e
recepito nel decreto del Ministero dei LL.PP. del 5.3.99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n° 67 del 22/03/1999, di concerto con il Ministero delle
Finanze |
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Tra Le
Organizzazioni Sindacali degli inquilini |
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E Le
Organizzazioni Sindacali della proprietà |
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Art. 1 |
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Art.
2 |
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Art.
3 |
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Art.
4 |
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Art.
5 |
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Art.
6 |
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Art.
7 |
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Art. 8 |
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Art. 9 |
Contratti
transitori ordinari |
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1) trasferimento temporaneo
della sede di lavoro; |
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2) matrimonio; |
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3) matrimonio dei figli; |
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| - 4) rientro dall’estero; | ||||||||||||||
| - 5) attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione, demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo. | ||||||||||||||
| Quando
l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di: |
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| - 1) trasferimento temporaneo della sede di lavoro; | ||||||||||||||
| - 2) contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; | ||||||||||||||
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3) assegnazione d’alloggio
d’edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio
che si rende disponibile entro 18 mesi, attestato con compromesso; |
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4) trasferimento temporaneo a
Palermo per motivi documentati di salute del conduttore o dei propri familiari; |
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5) vicinanza momentanea a
parenti bisognosi purché abbia la residenza in altro alloggio della stessa città
per tutta la durata del contratto transitorio. |
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| B)
E’ data facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, per
gravi motivi, con preavviso di mesi 2. |
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| C)
Il canone di locazione è determinato con i criteri di cui agli art. 1,2,3,4,5
del presente accordo; |
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| D) Ciascuna delle parti in caso di controversia, ricorrendo le condizioni, può presentare ricorso alla commissione di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo territoriale. | ||||||||||||||
| E)
In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella
“F”. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si
fa riferimento agli articoli 9 - 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C. |
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Art.
10 |
Contratti transitori per studenti
universitari
(art.
5 comma due e tre Legge 431/98 e art. 3 D.M. 5/3/99) |
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| A)
Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui ai
precedenti art. 1,2,3,4 e 5 per la determinazione del valore effettivo. |
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| B)
Il contratto tipo locale per le
locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge 431/98 è
integralmente il modello convenuto nella Convenzione Nazionale dell’8/02/1998,
indicato come allegato “H” del
D.M. 5 marzo 1999, |
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| C)
In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, alla presenza di
almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro d’altri studenti nel rapporto di
locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da
parte del conduttore/i iniziale e del conduttore subentrato, il quale dovrà
dichiarare di accettare
solidalmente e integralmente i patti contrattuali”. le parti si danno atto nel
caso in cui dopo adeguata sperimentazione dovessero verificarsi effetti negativi
d’essere disponibili, alla revisione del testo (comma C art.10) anche in
vigenza d’accordo. |
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| D) Indipendentemente da gravi motivi è concesso al conduttore/i anche disgiuntamente, di recedere dal contratto dandone preavviso al locatore, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi”. | ||||||||||||||
| E)
Ciascuna delle parti, in caso di controversia ricorrendo le condizioni, può
presentare ricorso alla commissione di conciliazione secondo quanto previsto
dall’art. 7 dell’accordo territoriale. |
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| F)
In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella
“F”. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si
fa riferimento agli articoli 9 - 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C. |
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Art. 11 |
Osservatorio Locale sulla condizione abitativa | |||||||||||||
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Le Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo, si danno atto dell’opportunità
d’istituire un osservatorio locale della condizione abitativa. Detto
osservatorio acquisitane la disponibilità dal Comune di Palermo si riunirà nei
locali che lo stesso metterà a disposizione. |
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Art.
12 |
Fondo Sociale e assistenza abitativa | |||||||||||||
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Le
parti, considerata la rilevanza che riveste l’emergenza abitativa nel comune
di Palermo, concordano sulla necessità di impegnare l’Amministrazione
comunale affinché i criteri e le modalità d’erogazione dei contributi siano
definite in relazione alle disposizioni del Decreto Ministeriale dei Lavori
Pubblici, nonché sull’opportunità che al fondo sociale pervenga annualmente
anche una dotazione finanziaria aggiuntiva del Comune di Palermo con criteri da
definire in sede di trattativa e, successivamente, tenendo conto delle
indicazioni fornite dall’Osservatorio Locale della condizione abitativa
previsto dal’art. 11. |
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DISPOSIZIONI
FINALI |
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Art.
13 |
Il
presente accordo territoriale ha durata di tre anni dal deposito dello stesso
presso il Comune. |
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Art. 14 |
Il
presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di Convenzione
Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8/2/99 e potrà, di comune
intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune di Palermo deliberi
nuove aliquote I.C.I specifiche per i locatori che lochino sulla base del
presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8
della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di
mercato locale dei canoni di locazione. |
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| Ogni
patto in deroga al presente accordo è nullo. |
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| Il
presente accordo sarà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di
Palermo |
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| Letto Confermato e Sottoscritto | ||||||||||||||
| Per le Organizzazioni degli Inquilini: | ||||||||||||||
| S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. U.N.I.A.T. A.N.I.A. | ||||||||||||||
| Per le Organizzazioni della Proprietà: | ||||||||||||||
| A.S.P.P.I. A.P.P.C. CONFAPPI CONFEDILIZIA U.P.P.I. | ||||||||||||||
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