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In data odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e
del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti
ed esaminate le osservazioni pervenute a seguito della
consultazione pubblica indetta l’8 febbraio 2006;
Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Fortunato;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati
personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini
Sono pervenuti a questa Autorità
diversi quesiti e segnalazioni concernenti le operazioni di
trattamento di dati personali effettuate nell’ambito delle
attività connesse all’amministrazione dei condomini: presentando
profili comuni −con specifico riguardo alla circolazione di
informazioni personali per la gestione della proprietà comune,
riferite ai singoli partecipanti al condominio (di seguito,
“partecipanti”), o concernenti l’intera amministrazione
condominiale−, le medesime sono suscettibili di trattazione
unitaria con il presente provvedimento nel quale si è altresì
tenuto conto delle comunicazioni (settantacinque, comprendenti
anche richieste di chiarimenti, quesiti e osservazioni)
pervenute all’Autorità da privati e da associazioni di categoria
a seguito della consultazione pubblica indetta l’8 febbraio
2006.
I profili prevalentemente presi
in considerazione nelle comunicazioni inviate (in larga parte
già presenti nelle segnalazioni e nei quesiti presentati
all’Autorità) riguardano:
- la questione della
titolarità del trattamento nell’ambito della gestione
condominiale;
- la tipologia dei dati
trattati, tra i quali vengono indicati:
- i dati inerenti il
condominio complessivamente inteso quale ente di gestione;
- i dati personali riferiti ai
singoli partecipanti al condominio, nei limiti delle
informazioni personali raccolte ed utilizzate per le
finalità riconducibili alla disciplina civilistica;
- il trattamento dei dati
relativi a soggetti diversi dai partecipanti al condominio;
- la circolazione, in varie
forme, di dati relativi alla gestione condominiale;
- le problematiche afferenti
alle misure di sicurezza;
- il trattamento di dati
personali, sensibili e giudiziari.
Tenendo conto delle osservazioni
pervenute nel corso della consultazione pubblica e delle
segnalazioni presentate all’Autorità, ferma restando
l’applicabilità delle regole di diritto comune (in particolare
degli artt. 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell’art.
154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere
conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei
dati personali i trattamenti effettuati nell’ambito
dell’amministrazione dei condomini, prescrive ai titolari del
trattamento l’adozione delle misure di seguito specificamente
indicate.
2. Tipologia di informazioni
oggetto di trattamento nell’ambito dell’attività di
amministrazione del condominio e principi di pertinenza e non
eccedenza.
Affinché il trattamento di dati
personali effettuato nell’ambito dell’attività di
amministrazione del condominio si svolga nell’osservanza del
principio di liceità (previsto all’art. 11 del Codice), in
termini generali, possono formare oggetto di trattamento da
parte della compagine condominiale unitariamente considerata −di
regola con l’ausilio dell’amministratore di condominio
(nell’eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi
degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice)− le
sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto
allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione
delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole
del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed
avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o
usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.).
2.1. Le informazioni trattate
possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale
unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi
collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a
ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto
necessarie ai fini dell’amministrazione comune: queste ultime
consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi
dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può
risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione
dell’assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell’art.
66 disp. att. c.c.), nonché per verificare la validità delle
deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini
dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.). Del pari, possono
formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali
attribuite a ciascuno dei condomini e i dati personali necessari
a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di
oneri nell’ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art.
1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì ricavare il
quorum per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum
costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (quorum
deliberativo), secondo quanto disposto dall'art. 1136 c.c.
Le informazioni personali appena
menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere
trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del
condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 24, comma 1,
lett. a), b) o c) del Codice.
2.2. Anche per esercitare i
controlli in ordine all’esattezza dell’importo dovuto a titolo
di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per
l’esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere
informato in ordine all’ammontare della somma dovuta dagli
altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante
giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto
tra i partecipanti e l’amministratore, questi informa i singoli
partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali
forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure, in
ogni tempo, a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza e
controllo spettante a ciascun partecipante al condominio
sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli
impianti comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29
novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Provv. Garante 16
luglio 2003).
Tali informazioni potranno essere
trattate dai partecipanti, perseguendo gli stessi nell’esercizio
della facoltà menzionata un legittimo interesse non sopravanzato
da quello degli interessati cui si riferiscono i dati, ai sensi
dell’art. 24, comma 1, lett. g), del Codice. Ricorrendone
i presupposti, i dati sopra citati possono altresì essere
trattati in base all’art. 24, comma 1, lett. f), del
Codice.
2.3. Solo in presenza del
consenso dell’interessato (salva l’eventuale pubblicità già
attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in
elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in quanto
non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della
cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche
intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti,
può agevolare, specie in relazione a casi particolari di
necessità ed urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare
eventuali danni a parti individuali o comuni dell’immobile), i
contatti tra i partecipanti come pure lo svolgimento delle
incombenze rimesse all’amministratore del condominio (cfr.
Provv. 19 maggio 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 7,
doc. web n. 42268).
2.4. Possono altresì formare
oggetto di trattamento nell’ambito delle menzionate finalità di
amministrazione del condominio, dati personali di natura
sensibile o dati giudiziari, nella misura indispensabile al
perseguimento delle medesime finalità.
Tale ipotesi può ricorrere, ad
esempio, in relazione al trattamento di dati di natura sensibile
e giudiziaria del personale alle dipendenze del condominio in
ordine al quale, salvo l’obbligo di rendere l’informativa ai
sensi dell’art. 13 del Codice, trovano applicazione lo speciale
presupposto di cui all’art. 26, comma 4, lett. d), del
Codice (obblighi del datore di lavoro) e le autorizzazioni
generali del Garante nn. 1 e 7 del 2005 (relative al trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e ai dati giudiziari).
Ulteriori ipotesi di trattamento
di dati sensibili nell’ambito dell’amministrazione condominiale
possono comunque configurarsi: si pensi al trattamento di dati
sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche
diverse dai condomini, e ai trattamenti di dati sanitari di uno
o più partecipanti connessi all’adozione di una delibera
assembleare avente ad oggetto l’abbattimento delle c.d.
“barriere architettoniche”.
3. Comunicazione e diffusione
di dati relativi ai partecipanti.
3.1. Salva la presenza di una
causa giustificatrice (quale il consenso dell’interessato o uno
degli altri presupposti previsti all’art. 24 del Codice), è
illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai
partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a
disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti
contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la
presenza in assemblea –il cui svolgimento è suscettibile di
videoregistrazione in presenza del consenso informato dei
partecipanti– di soggetti non legittimati a parteciparvi.
Possono comunque partecipare
all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti)
per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i
partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv.
19 maggio 2000, cit.); con l’assenso dei partecipanti o
sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni
normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio
1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili
urbani) potrà partecipare all’assemblea il conduttore di un
immobile del condominio.
3.2. Integra un trattamento
illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità)
la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione
di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento)
in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali
informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di
soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta
visibile. L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può
contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più
efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad
esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o
relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel
funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di
comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea,
la trattazione di affari che importi il trattamento di dati
personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv.
12 dicembre 2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web
n. 1082529).
3.3. Per prevenire illecite
comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere
adottate, se del caso anche a cura dell’amministratore del
condominio, idonee misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss.
del Codice.
4. Diritto d’accesso e informazioni relative alla complessiva
gestione condominiale da parte dei partecipanti
4.1. Ove si intenda esercitare il
diritto d’accesso (e gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
Codice, avvalendosi eventualmente della particolare modalità di
tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) in relazione ai dati
riferibili direttamente all’intera compagine condominiale (si
pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati
nell’interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi
alla fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o in
ordine ai dati sul consumo e sugli importi di utenze
complessivamente intestate al condominio: cfr. Provv. 13
dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della
compagine condominiale, di regola l’amministratore.
4.2. Come detto al punto 2, resta
impregiudicata la circolazione tra i partecipanti, in conformità
alla disciplina civilistica (ed in particolare grazie alle
regole che, rispetto all’attività gestoria dell’amministratore,
presiedono all’esatta esecuzione del suo incarico secondo le
attribuzioni contenute nell’art. 1130 c. c., con particolare
riguardo all’obbligo di rendiconto) delle informazioni
direttamente riferibili direttamente alla gestione condominiale
(e concernenti tutti i partecipanti complessivamente
considerati), come pure la loro eventuale conoscibilità,
sussistendone i presupposti, in base ad altre norme presenti
nell’ordinamento.
5. Diritto d’accesso e
informazioni personali riferite ai partecipanti
Rispetto alle informazioni
personali relative al singolo partecipante, anche se oggetto di
trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta
salvo il diritto del medesimo di accedere ai dati che lo
riguardano nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. del Codice.
Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio
(inteso come la collettività dei partecipanti), anche
presentando la relativa istanza all’amministratore.
Il diritto d’accesso (e i
restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è
riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali
riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o
all’intera compagine condominiale (la cui conoscibilità è
assicurata nei limiti e con le modalità sopra indicate al punto
2 del presente provvedimento).
6. Ambiti esclusi
Sono estranei all’ambito di
applicazione della disciplina di protezione dei dati
comportamenti e forme di comunicazione, riconducibili all’alveo
delle relazioni di vicinato, posti in essere per finalità
esclusivamente personali (art. 5, comma 3, del Codice).
Resta salva la facoltà degli
interessati di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per
i profili di rispettiva competenza, in particolare per
conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito (art.
15 del Codice) o allorché i comportamenti siano suscettibili di
integrare fattispecie di reato (quali, ad esempio,
l’interferenza illecita nella vita privata, di cui all’art. 615
bis c.p.).
TUTTO CIO'
PREMESSO, IL GARANTE
- prescrive, ai sensi dell’art.
154, comma 1, lett. c), del Codice, ai soggetti titolari
di un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di
amministrazione dei condomini di adottare, nei termini di cui in
motivazione, le misure necessarie indicate nel presente
provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, avuto particolare riguardo:
- all’individuazione dei dati
pertinenti e non eccedenti, nell’amministrazione
condominiale, alle condizioni individuate al punto 2, e
consistenti nei dati personali, ivi compresi i dati
sensibili e giudiziari, necessari all’attività di gestione
ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a
determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli
partecipanti, con particolare riguardo a:
- dati anagrafici e
indirizzi dei partecipanti;
- quote millesimali
attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali
necessari a commisurarle;
- dati personali relativi
agli inadempimenti dei singoli condomini;
- dati relativi al numero
di utenza telefonica del singolo partecipante;
- alle modalità di
comunicazione dei dati personali dei partecipanti, come
indicate al punto 3, con particolare riguardo alla:
- comunicazione dei dati
riportati nei prospetti contabili o nei verbali
assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non
legittimati a parteciparvi;
- diffusione di dati
personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di
mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in
spazi condominali accessibili al pubblico;
- individua, ai sensi dell'art.
24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in
motivazione al punto 2.2., i casi nei quali il trattamento dei
dati personali nell'ambito dell’amministrazione di condomini può
essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle
condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati
legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli
interessati;
- dispone infine che il presente
provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2006.
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli
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