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Equitalia S.p.a. ha diramato il 13 maggio 2008, una
direttiva ai propri uffici con la quale vengono impartite le
istruzioni in merito alla corretta valutazione della "temporanea
situazione di obiettiva difficoltà" che l'art. 19, comma
1, D.P.R. n.602/1973 (come modificato dalla Legge n. 31/2008 di
conversione del D.L. n. 248/2007) richiede come condizione
necessaria affinchè l'agente della riscossione possa
concedere al contribuente moroso il beneficio della
dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
La direttiva dispone una diversa valutazione in base alla
qualifica del contribuente. Infatti in caso l'istante sia
una:
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persona fisica o ditta individuale,
occorre fare riferimento all'indicatore della situazione
economica (ISEE) del nucleo familiare del
contribuente (che va pertanto presentata con l'istanza)
all'entità del debito tributario, nonché al tipo di
contabilità adottata (semplificata o ordinaria). Dovrà,
inoltre, essere analizzata la concreta situazione
dell'impresa e l'eventuale crisi di mercato in
cui questa opera;
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società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici,
dovrà essere valutato l'indice di liquidità, ovvero
l'indice impiegato dagli analisti per verificare la capacità
della società di far fronte agli impegni finanziari. Se da
tale verifica non è possibile concedere la dilazione, per
poterla ottenere l'impresa potrà comunque dimostrare che
si siano verificati eventi straordinari. All'istanza
devono essere allegati una serie di documenti quali la copia
dell'ultimo bilancio, ecc.;
La ripartizione del pagamento può essere concessa per un numero
non superiore a 72 rate mensili di uguale importo (come
disposto dall'art. 19, D.P.R. n.602/1973). Tuttavia, se il
debito per il quale è richiesta la dilazione è inferiore a
5.000,00 euro, la rateazione può essere concessa in un
massimo di:
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18 rate
per importi fino a 2.000,00 euro;
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24 rate
per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro;
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36 rate
per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro.
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