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DECRETO 11 Febbraio 2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato
articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito
denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto TUIR, concernente
le detrazioni per canoni di locazione, come modificato dall'art.
1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il comma 1-sexies del medesimo art. 16 del TUIR il quale
dispone che qualora la detrazione di cui al citato art. 16 del
TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e'
riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non
ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di erogazione del predetto ammontare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli
articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti
d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che
l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le
modalita' di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti
il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del
titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
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Art. 1.
Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da
parte
del sostituto d'imposta
1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono
i
redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la
detrazione
spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a 1-ter del
citato TUIR,
nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo art. 16,
e'
riconosciuta, su richiesta dell'avente diritto, dai
sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di
effettuazione
delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime
operazioni di conguaglio e' riconosciuto, altresi',
l'importo della
detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che
non ha
trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine,
delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La
detrazione di cui all'art. 16 del TUIR e' attribuita sulla
base della
dichiarazione presentata dall'avente diritto nella quale
sono
indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, i
requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero
dei mesi
per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione e'
adibito
ad abitazione principale, nonche' e' attestata l'assenza di
redditi
ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del
citato
TUIR.
2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione
di cui
all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta
utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle
ritenute
disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le
operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione
unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo
non
attribuito all'avente diritto per insufficienza
dell'ammontare
complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in
sede di
dichiarazione dei redditi.
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Art. 2.
Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi
dell'ammontare
della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del
TUIR
1. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma
1-sexies
del TUIR, spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi
diritto
diversi da quelli individuati nell'art. 1, e' evidenziato
nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto
del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero
ai sensi
del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi
diritto
di cui all'art. 1 del presente decreto relativamente
all'ammontare
della detrazione spettante per il 2007 nonche' relativamente
a quella
spettante a decorrere dall'anno 2008 non riconosciuta, in
tutto o in
parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973.
3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma
1-sexies
del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo'
essere
utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55,
del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato
in
diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche
relativa
al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso
in sede
di dichiarazione dei redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2008
Il Vice Ministro: Visco
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Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 194 |
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