|
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Divisione IV
Enti
Previdenziali Pubblici di cui al d.lg.vo n. 104/96
LORO SEDI
Ad
integrazione della nota 26 agosto 1999 n. 6/41s/31573, al fine
di favorire, nella prima fase, l’acquisto delle unità
immobiliari meno costose e più rispondenti alle esigenze dei
soggetti a reddito meno elevato, si ritiene necessario che,
dalla quota iniziale di almeno il 25% di unità immobiliari, per
la quale le proposte di vendita dovranno essere formulate entro
il 26 ottobre p.v., siano esclusi gli immobili di pregio.
A tal fine,
gli enti non includeranno, nel primo programma di vendita, gli
immobili di pregio, individuati tenendo conto dei criteri di cui
al punto 2 della circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997 (in
G.U. del 30 giugno 1997, n. 150).
Per la
dismissione delle unità immobiliari residenziali ubicate in
immobili di pregio si fa riserva di fornire gli opportuni
criteri a seguito delle indicazioni che potranno emergere
dall’audizione richiesta al Presidente della Commissione
parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Si conferma
per il resto il contenuto della nota 26 agosto 1999 n.
6/41s/31573.
IL
MINISTRO
CESARE SALVI
|